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Che dite, ci siamo???

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Messaggio Da michyg Gio Ago 30, 2012 8:52 am

https://www.facebook.com/pages/K-e-i-k-o/171356299610662#!/groups/269401769766717/
A questo link la copia della delibera della giunta provinciale in cui se tutto va per il meglio si permette alle laureate di saltare il corso e fare solo l'esame finale ... almeno è un piccolo passo avanti che ne pensate??? Grazie a tutti quelli che si sono impegnati per raggiungere questo obiettivo

michyg

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Messaggio Da Admin Sab Set 01, 2012 7:48 am

Attese le delibere e i nuovi bandi.

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Messaggio Da Admin Sab Set 01, 2012 7:58 am

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. 1781 Prot. n. 259/12-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e s.m.i. "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per
la prima infanzia", articolo 8 in materia di requisiti per lo svolgimento dei servizi. Ulteriore
modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 di data 1° agosto 2003, da
ultimo modificata con deliberazione n. 2204 del 29 agosto 2008, inerente l'approvazione dei
requisiti strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e per il
funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l'iscrizione all'albo provinciale dei soggetti di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4.

Il giorno 27 Agosto 2012 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE LORENZO DELLAI
Presenti: VICE PRESIDENTE
ASSESSORI
ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
Assenti: LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
UGO ROSSI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Pag. 1 di 4 RIFERIMENTO: 2012-S167-00117


Il Relatore comunica:

La legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e s.m.i. in materia di servizi socio-
educativi per la prima infanzia, assegna alla Provincia il compito di individuare i
requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e il
funzionamento di tali servizi per assicurare un’offerta qualitativamente elevata ed
omogenea sul territorio, nonché il compito di definire le procedure per l'iscrizione
all'apposito albo provinciale dei soggetti ai quali la legge consente la gestione dei
servizi medesimi.

La Giunta provinciale ha ottemperato a tali compiti ed ha individuato detti
criteri e modalità con deliberazione n. 1891 di data 1° agosto 2003 e ss.mm.
L’allegato 2 parte integrante della citata deliberazione, in particolare, declina al
punto 6 del paragrafo B.2. i requisiti d’accesso del personale educativo nei nidi
d’infanzia. Nello specifico, secondo le vigenti disposizioni, il requisito d’accesso
previsto è un idoneo diploma quinquennale (ovvero: diploma rilasciato dal liceo
psico-socio-pedagogico o titoli equipollenti, diploma di tecnico dei servizi sociali,
diploma di assistente di comunità infantile, diploma di dirigente di comunità,
diploma rilasciato dal liceo delle scienze sociali o dal liceo sociale e della
comunicazione) corredato dall’attestato di qualifica di educatore nei nidi d’infanzia e
nei servizi integrativi conseguito a conclusione di uno specifico corso di formazione
professionalizzante di almeno 1000 ore. Tale attestato viene rilasciato in Provincia
dal Servizio provinciale competente in materia di formazione professionale. Lo
stesso Servizio provvede ad attestare l’eventuale equipollenza di altri attestati di
qualifica ai fini dell’accesso come personale educativo nei nidi del sistema
provinciale.
Diplomi di laurea in ambito socio-educativo, anche non accompagnati da uno dei
diplomi di scuola superiore sopraccitati, consentono, inoltre, la diretta ammissione
all’esame per l’ottenimento della qualifica senza la necessità di frequentare il corso
di formazione caratterizzante, a condizione che nel percorso di studi universitario
siano contenute competenze teorico-pratiche, comparabili per natura e consistenza,
alle stesse competenze proprie del corso di formazione professionale.

Presso l’Assessorato all’Istruzione e Sport è stato recentemente costituito un
Tavolo tecnico con il compito di enucleare gli elementi di criticità della normativa di
settore in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia a dieci anni
dall’introduzione della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e proporre possibili
soluzioni in risposta a vari temi da tempo all’attenzione dell’Amministrazione. Detto
gruppo di lavoro si sta adoperando per definire in maniera organica la disciplina
inerente i requisiti d’accesso alle professioni di tali servizi. L’attenzione è stata finora
posta nei confronti di chi lavora nel sistema provinciale senza possedere la necessaria
qualifica professionale di educatore nei nidi d’infanzia e nei servizi integrativi, in
modo da dare così attuazione anche alla volontà espressa dal Consiglio provinciale
con l’ordine del giorno n. 245/XVI approvato nella seduta del 15 dicembre u.s..

Vi è conseguentemente la necessità di apportare un’ulteriore modificazione
alle vigenti direttive giuntali di cui alla deliberazione n. 1891 in materia di requisiti
d’accesso prescritti per la professione di educatore nei nidi d’infanzia. A fronte di
una sempre maggiore differenziazione nelle offerte formative a livello universitario,
si vuole estendere ulteriormente la fattispecie introdotta con deliberazione n. 2204

Pag. 2 di 4 RIFERIMENTO: 2012-S167-00117


del 29 agosto 2008 e consentire la diretta ammissione all’esame riservato per il
conseguimento della qualifica professionale a chi è in possesso di un titolo di laurea
negli ambiti psico-pedagogico e socio-educativo. Contestualmente si vuole introdurre
la possibilità straordinaria di regolarizzare chi lavora nei servizi pubblici di nido
d’infanzia ai sensi di quanto disposto con deliberazione n. 2086 del 30 settembre
2005. Tale personale ha un idoneo diploma di scuola superiore ma non la necessaria
qualifica professionale ed ha, altresì, maturato una significativa anzianità di servizio.

Alla luce delle proposte emerse dai lavori del citato gruppo tecnico, la
Provincia provvede ora ad apportare la presente modificazione alle disposizioni di
cui alla deliberazione n. 1891, d’intesa col Consiglio delle autonomie locali e sentiti i
soggetti iscritti all’albo provinciale dei soggetti gestori di servizi socio-educativi per
la prima infanzia, secondo quanto disposto dall’articolo 2 della legge provinciale 12
marzo 2002, n. 4, così come novellato dalla legge provinciale 19 ottobre 2007, n. 17.

Per quanto fin qui illustrato, il Relatore propone di sostituire integralmente il
testo del secondo capoverso del punto B.2.6 dell’allegato 2 parte integrante alla
predetta deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 con il testo così di seguito
riportato: ”Diplomi di laurea negli ambiti psico-pedagogico e socio-educativo, anche
non accompagnati da diplomi di scuola media superiore negli indirizzi di cui al
precedente capoverso, consentono la diretta ammissione all’esame per il
conseguimento della qualifica professionale di educatore nei nidi d’infanzia e nei
servizi integrativi. Detti diplomi di laurea verranno individuati con apposita
deliberazione della Giunta provinciale, atta ad individuare il percorso formativo
specifico richiesto per l’ammissione all’esame Termini e modalità per lo svolgimento
dell’esame per l’ottenimento della qualifica, adottati dall’amministrazione
provinciale, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto
Adige.” Il Relatore propone inoltre di inserire quale ultimo capoverso del punto

B.2.6 il seguente paragrafo: “E’ introdotta la possibilità straordinaria di regolarizzare
chi lavora nei servizi pubblici di nido d’infanzia con il solo diploma di scuola
superiore, così come previsto dal precedente capoverso. A tale personale viene data
l’opportunità di conseguire la qualifica professionale di educatore nei nidi d’infanzia
e nei servizi integrativi a conclusione di un corso di formazione professionale
specificatamente organizzato della durata massima di 300 ore, purchè lo stesso abbia
maturato, negli ultimi 4 anni, una significativa esperienza professionale di almeno 22
mesi anche in maniera non continuativa, non computando periodi inferiori ai 3 mesi
ovvero ai 90 giorni nei nidi d’infanzia di sistema, ovvero nei nidi aventi titolarità
pubblica di cui alla legge provinciale12 marzo 2002, n. 4 e s.m.i..”
Tutto ciò premesso, udita la relazione e preso atto delle argomentazioni
rappresentate,

LA GIUNTA PROVINCIALE

-Vista la legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e s.m.i.;

-Viste la propria deliberazione n. 1891 del 1° agosto 2003 e le deliberazioni
che successivamente la modificano, ovvero la deliberazione n. 2713 del 17
ottobre 2003, la deliberazione n. 424 del 27 febbraio 2004, la deliberazione n.
1856 del 6 agosto 2004, la deliberazione n. 2086 del 30 settembre 2005, la

Pag. 3 di 4 RIFERIMENTO: 2012-S167-00117


deliberazione n. 1550 del 28 luglio 2006 ed infine, in particolare, la

deliberazione n. 2204 del 29 agosto 2008;

-Informati con nota di data 5 luglio 2012 in merito al presente intervento
modificativo i soggetti gestori di servizi socio-educativi per la prima infanzia
iscritti all’albo di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n.
4 così come previsto dal novellato articolo 2 della legge medesima;

-Preso atto dei pareri di cui al precedente alinea espressi da Con.solida, Città
Futura, Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso” e da La Casa sull’Albero,
rispettivamente con note di data 6, 11 e 19 luglio 2012;

-Approvato il testo in bozza della presente deliberazione da parte del
Consiglio delle autonomie locali che si è espresso nella seduta del 10 agosto
2012, così come previsto dal novellato articolo 2 della legge provinciale 12
marzo 2002, n. 4;

-
A voti unanimi espressi nella forma di legge,

delibera

1)
di modificare, per le motivazioni sopraesposte, le disposizioni approvate con
propria deliberazione n. 1891 di data 1° agosto 2003 e ss.mm. in materia di
requisiti d’accesso del personale educativo nei nidi d’infanzia, sostituendo
integralmente il testo del secondo capoverso del punto 6 del paragrafo B.2.
dell’allegato 2 parte integrante alla predetta deliberazione n. 1891 e inserendo
il nuovo ultimo capoverso così come riportato in premessa. Il testo
dell’allegato 2 denominato “Requisiti strutturali ed organizzativi, criteri e
modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi socio-
educativi per la prima infanzia, di cui all’articolo 8 della l.p. 12 marzo 2002,

n. 4” viene così riapprovato come di seguito all’allegato al presente
provvedimento. Si conferma, invece, il testo vigente dell’allegato 1
denominato “Iscrizione all’albo”.
2)
di provvedere, secondo quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 8 della
legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e s.m., alla pubblicazione della
presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige.

MP - MSG

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Messaggio Da Admin Sab Set 29, 2012 1:20 pm

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Messaggio Da Admin Mar Ott 02, 2012 2:24 pm

FINALMENTE CI SIAMO!!! DELIBERA N. 2048/2012 DELLA GIUNTA PROVINCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

INFO: https://noalbabylifetrento.forumattivo.it/t19-finalmente-ci-siamo-delibera-n-2048-2012-della-giunta-provinciale-della-provincia-autonoma-di-trento#97

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Che dite, ci siamo??? Stemma10

O G G E T T O:

Avviso per l'ammissione e lo svolgimento dell'esame per il conseguimento della qualifica professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi, ai sensi delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1781del 27 agosto 2012, modificativa della deliberazione n. 1891 del 1° agosto 2003 e ss.mm..

SCARICA TESTO INTEGRALE:

https://noalbabylifetrento.forumattivo.it/t19-finalmente-ci-siamo-delibera-n-2048-2012-della-giunta-provinciale-della-provincia-autonoma-di-trento#97
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